sabato 12 febbraio 2011

Nozze tra stranieri. Le nuove norme sul matrimonio concordatario

Sono finalmente entrate in vigore le nuove disposizioni che regolamentano il matrimonio concordatario tra stranieri, e il matrimonio canonico nel caso in cui uno dei due coniugi sia straniero o risieda all’estero. E lasciano ampia scelta nella decisione della gestione del patrimonio della coppia. Le novità riguardano la scelta del regime patrimoniale, e quindi la scelta per gli sposi di far regolamentare i loro rapporti economico-patrimoniali secondo la legislazione in vigore nello stato scelto. Stato che dovrà essere indicato sui nuovi modelli che metterà a disposizione la Curia arcivescovile della quale fa parte la Chiesa scelta dagli sposi per il rito religioso. Si tratta delle nuove annotazioni che saranno riportate nell’atto di matrimonio, e che poi saranno trascritte anche nel civile.
Tre sono i modelli sui quali sono state apportate le modifiche: il cosiddetto processetto matrimoniale, l’atto di matrimonio vero e  proprio e la richiesta di trascrizione al civile. Si tratta di tre modelli, consultabili sul link dell’Ufficio Problemi Giuridici della CEI, e trasmessi dalle curie arcivescovili ai sacerdoti delle parrocchie italiane su disposizione della Conferenza Episcopale Italiana che, a seguito di una Circolare del Ministero degli Interni, ha dato attuazione a due leggi, la n. 218/95 e la n. 217/97, con le quali lo Stato Italiano ha apportato modifiche agli ordinamenti giudiziari che disciplinano il diritto internazionale privato, con riferimento appunto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi. Così d’ora in poi in calce all’atto di matrimonio comparirà una nuova dichiarazione  redatta in questo modo: 
“Gli sposi, alla presenza dei testimoni sopraindicati, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della Legge 31 maggio 1995, n. 218, dichiarano che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge  (indicare il nome dello Stato scelto, del quale almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede, solo se diverso dall’Italia). A sottoscrivere la nuova dichiarazione saranno, ovviamente, gli sposi, i loro testimoni e il sacerdote che ha officiato il matrimonio. Alle loro firme si andranno ad aggiungere quelle dei genitori dello sposo o della sposa qualora uno dei due, o entrambi, sia minorenne. La stessa dichiarazione, sottoscritta dalle stesse persone appena citate, comparirà anche negli altri originali dell’atto di matrimonio che dovranno poi essere trasmessi all’Ufficiale di stato civile e alla Curia Arcivescovile, e potrà già essere apposta nei moduli attualmente in uso.

Nessun commento:

Posta un commento